dicembre 27, 2017

DDL Lorenzin: inasprite le sanzioni per l’abuso di arte ausiliaria delle professioni sanitarie

L’art. 12, comma 5 del disegno di Legge n. 1324_B – DDL Lorenzin, approvato definitivamente dal Senato il 22 dicembre e recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, che entrerà a breve in vigore, ha modificato il primo comma dell’articolo 141 del Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, inasprendo le sanzioni (sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 7.500) nei confronti di “chiunque non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall’articolo 140 o dell’attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie”.

Rimane fermo invece il dettato normativo sancito dal secondo comma dell’art. 141 del TU delle leggi sanitarie il quale stabilisce cheIl prefetto, indipendentemente dal procedimento giudiziario per l’esercizio abusivo di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie, può ordinare la chiusura temporanea del locale, nel quale l’arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all’esercizio di essa. Il provvedimento del prefetto è definitivo”.

Confermando la disponibilità della segreteria F.I.M.O.S. ad assistere i propri associati nella segnalazione di irregolarità o abusi inerenti alle norme citate, sarà nostra cura divulgare le modifiche apportate dal suddetto DDL Lorenzin agli Enti preposti ai controlli ed alle Associazioni di categoria maggiormente a rischio di incorrere negli abusi citati, al fine di una loro corretta e puntuale applicazione.

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